I commi 125 e seguenti dell'art. 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124
prevendono l'obbligo per le associazioni e le onlus, che intrattengono
rapporti economici con enti pubblici, di pubblicare sui propri siti i
dati dei contributi e delle sovvenzioni ricevuti dagli stessi sui propri
siti internet, entril il 28 febbraio dell'anno successivo. L'obbligo ai
sensi dell'articolo 1, comma 127 della legge citata non è previsto per
le somme dei contributi e delle sovvenzioni inferiori a 100.000 Euro
percepiti nell'anno di riferimento.
Come sanzione per la mancata pubblicazione è prevista la restituzione dei contributi e delle sovvenzioni agli enti eroganti.